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12 Giugno 2009
 
Prevenzioni degli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi
 
IL SINDACO
Premesso che
- ai sensi dell’articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n° 225 il Sindaco è autorità comunale di protezione civile;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n° 112 comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di Protezione Civile; Considerata la necessità di provvedere, con criteri uniformi e durante l’intero anno alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nel corso dell’estate quando massimo e il rischio;
Vista la legge 24 dicembre 1981 n. 689 “modifica al sistema penale”;
Visti gli artt. 17 e 59 del T.U. della legge P.S. 18 giugno 1931, 773 e gli artt. 449 e 650 del C.P.;
Visti:
- le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale di cui al D.M. 26/01/1966;
- la legge quadro in materia di incendi boschivi del 21/11/2000 n. 353;
- la L.R. del 07/05/1996 n. 11;
- il Testo Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riguardo all’art. 54 i materia di Ordinanze sindacali con tingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;
Ritenuto necessario ribadire gli obblighi degli Enti e dei privati a tutela degli ambienti naturali, del patrimonio boschivo e a salvaguardia dell’incolumità pubblica;
Rilevata l’esistenza di una concreta situazione di rischio per l’incolumità pubblica e privata a causa dell’andamento climatico e della presenza della vegetazione spontanea lungo le fasce stradali e sui terreni incolti;
Considerato che l’abbruciamento delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale risulta essere tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi sul territorio provinciale;
Atteso la propria competenza ai sensi dell’art. 54 del D. Lvo 267/2000, nonché del vigente Statuto Comunale;
ORDINA
A TUTTI I PROPRIETARI — CONDUTTORI — DETENTORI a qualsiasi titolo d’aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani strutture turistiche - artigianali e industriali di provvedere, con decorrenza immediata:
1. alla rimozione dai terreni, per una fascia non inferiore ai 50 metri dai complessi edificati, ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l’innesco di incendi e la propagazione del fuoco;
2. al decespugliamento laterale lungo le strade (in corrispondenza di strade principali che attraversano comprensori boscati a maggior rischio di incendio – infiammabilità delle specie, esposizione, accumulo di sostanza organica, aree di sosta turistiche …) da effettuare, con mezzi manuali e meccanici, mediante la ripulitura laterale delle strade dalla copertura erbacea ed arbustiva per una fascia variabile tra i 5 ed i 20 mt;
3. al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
DISPONE
Ai trasgressori della presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste per legge (Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 (Disposizioni ordinamentale in materia di Pubblica Amministrazione) da un minimo di euro 51,65 ad un massimo di euro 516,46, salvo quant’altro previsto dalla legge 353/2000 in materia penale;
La Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato e tutte le Forze di Polizia sono incaricate del controllo circa l’osservanza della presente ordinanza;
La presente Ordinanza e trasmessa al Comando di Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Gesualdo, al Corpo Forestale dello Stato di S. Angelo dei L/di, al Commissariato di Polizia di Stato di S. Angelo dei Lom/di; al Comando della Guardia di Finanza di S. Angelo dei Lombardi.
Di dare alla presente ordinanza la più ampia diffusione previa affissione di manifesti, locandine, comunicati stampa, pubblicazioni sul sito Web del Comune.
IL SINDACO
Avv. Carmine Petruzzo
 
 
 
 
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